Il diritto di accesso trova il suo limite in ambito militare negli ordini. Ciò viene disciplinato al procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90.
L’art. 1349 c.o.m. salvaguardia e garantisce il diritto all’accesso agli atti in caso di ordini, come per esempio un trasferimento d’autorità. In tal caso si potrà presentare istanza all’accesso agli atti prodromici e quelli endoprocedimentali.
In merito all’art. 22 della L. 241/90, (sostituito dall’art. 15 L. 15/05) il diritto di accesso è riconosciuto a favore del destinatario del provvedimento o chiunque abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevante.
La richiesta deve pervenire dal diretto interesso o comunque da un suo delegato. Si escludono le istanze presentate per mera curiosità o una mera informazione.
La L. 241/90 art. 25 co. 2, impone che l’stanza di accesso deve essere motivata. La stessa non deve essere generica e/o poco circostanziata come da Sentenza emessa dal Consiglio di Stato (Cons. St. sez. IV, 19.04.2011 n. 2355).
L’interessato entro 10 giorni dalla comunicazione dell’istanza può a sua volta presentare un’opposizione motivata all’accesso. Nel caso il controinteressato non proponga opposizione motivata o non lo faccia entro 10 giorni, gli atti potranno essere solo visionati.
La conclusione del procedimento è di 30 giorni:
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Decorrono dalla data del ricevimento dell’istanza. Ovvero, da quando la
richiesta è stata assunta a protocollo;
- Trascorsi i 30 giorni si forma il silenzio – rigetto (dal giorno successivo l’istante
potrà adire al TAR competente);
- Il provvedimento deve essere emanato entro tale termine, non è invece
necessario che l’interessato possa prendere visione.
Conseguenze del mancato rispetto dei termini per il responsabile del procedimento, art. 2 L. 241/90:
- La PA e il responsabile del procedimento sono tenuti al risarcimento del danno ingiustamente cagionato dell’inosservanza dolosa o colposa del termine;
- Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni. È escluso il danno da mero ritardo. L’impugnazione del provvedimento amministrativo eventualmente emanato in ritardo.
L’Amministrazione, una volta vagliata l’istanza può emettere un provvedimento di: – Accoglimento;
– Diniego o tacito (nel caso di silenzio – rigetto);
– Accoglimento con riserva;– Accesso differito, qualora l’Amministrazione per motivi di corretto ed efficiente funzionamento differisce l’accesso per consentire la fase preparatoria al provvedimento.
RIFERIMENTI NORVATIVI
L. 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento ammnistrativo e direttivo di accesso ai documenti amministrativi”;
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di dati personali”;
DPR 12 aprile 2006 n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – Codice dell’ordinamento militare”;
DPR 15 marzo 2010 n. 90 – “T.U.D.O.M.”;
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 – “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche.
Vi sono tre tipologie di accesso:
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Diritto di accesso ai documenti amministrativi, in relazione alla L. 241/90 e dal regolamento D.P.R. n. 184/2006;
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Diritto di accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5 co. 1 d.lgs. n. 33/2003;
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Diritto di accesso civico “generalizzato”, in merito al d.lgs. n. 97/2016 ed operativo a far data dal 23 dicembre 2017.
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