Premesso che la Guardia di Finanza garantisce ai propri appartenenti il trattamento vitto, a carico dell’Amministrazione, mediante varie forme di somministrazione del servizio stesso, si osserva, in particolare, che presso i Reparti del Corpo si somministra il trattamento vitto, tenendo conto della legittimità al diritto acquisito in base alla vigente normativa interna1, mediante: le m.o.s. a gestione diretta o in catering, le convenzioni con gli esercizi privati, le convivenze presso le mense di altre Amministrazioni oppure, infine, somministrando i buoni pasto.
Dall’esame delle modalità e delle norme che interessano quest’ultima tipologia di somministrazione (buoni pasto), si evidenzia che il decreto del MISE n. 122/20172 indica la platea dei beneficiari (ex art. 4, lettera c) e stabilisce, inoltre, che: “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare” (ex art. 4, lettera d).
Quest’ultima tipologia di somministrazione del trattamento vitto è finalizzata a ristorare il personale del Corpo, avente diritto alla consumazione del pasto, mediante la
- 1 Cfr. circolare 375000/92, 120301/08 e 4997/11.
- 2 Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in G.U. del 10.08.2017, n. 186.
consegna di uno specifico un buono cartaceo del valore di € 7,003. I buoni pasto di cui è parola, fino al 31.12.2019 godevano dell’esenzione dell’imposizione fiscale fino al valore di € 5,29, essendo gravati solo per la parte eccedente tale importo dai contributi previdenziali (INPS) e dalle tasse (IRPEF e addizionali).
Purtroppo, a far data dal 1° gennaio 2020 scorso i buoni pasto cartacei in possesso alla nostra Amministrazione saranno esenti dall’imposizione fiscale e previdenziale solo fino al valore nominale di € 4,00.
L’assunto, senza voler aggiungere pensieri sulla scarsa considerazione che la politica dedica ai servitori dello Stato, riconduce ad un fatto inequivoco: tutti i dipendenti del Comparto che riceveranno il citato buono pasto cartaceo, a compensazione del trattamento vitto, pagheranno più contributi e tasse!
Infatti, con la legge di bilancio 2020, segnatamente il comma 677, modifica la lettera c) dell’articolo 51, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbassando la soglia di esenzione dell’imposizione, aumentandola, contestualmente, per i soli buoni pasto in formato elettronico.
La ratio del provvedimento nasce dalla necessità di ridurre la grande massa di buoni pasto cartacei in circolazione fino ad oggi, puntando alla tracciabilità degli stessi al fine di evitare asseriti abusi e facilitare i controlli sulla loro utilizzazione.
Se la nostra Amministrazione non procederà alla celere somministrazione dei buoni pasto elettronici, conferendo valore ai recenti dibattiti sui sistemi di protezione finalizzati a tutelare i redditi degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, anche alla luce dei principi costituzionali, il nostro potere d’acquisto si assottiglierà ulteriormente.
3 Comma 2 dell’articolo 12-bis del D.L. 14 giugno 2019, n. 53. Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2019, n. 138.
Un piccolo esempio dona corpo al dire: tenendo conto della media assegnazione di 20 buoni pro-capite per undici mesi, ferie escluse, rileveremo l’incremento dell’imponibile annuo di circa 284 euro per ogni appartenente al Corpo. Imponibile sul quale, ovviamente, saranno calcolate le ritenute Irpef, i contributi Inps, le addizionali regionali e comunali, abbattendo, di fatto e ulteriormente, il già risicato potere d’acquisto offerto dal suddetto mezzo di ristoro.
La gravità dell’assunto risulterebbe amplificata qualora analizzassimo anche i contesti e la collocazione geografica degli esercizi commerciali disposti ad accettare i buoni pasto, circostanza, in verità, ben nota al Comando Generale.
È analogamente nota la virtualità dell’intero valore nominale espresso sul buono pasto e, in realtà, si dovrà pur convenire che 7 Euro sono appena sufficienti per acquistare un panino e una bibita. Sono assai forti i dubbi sulla possibilità che un esercizio commerciale privato possa garantire un pasto completo con un solo buono.
La necessità di accelerare il passaggio ai buoni pasto elettronici scaturisce anche dal fatto che il succitato presupposto legislativo, al fine di incentivarne l’adozione, ne aumenta la soglia di esenzione impositiva da 7 a 8 euro.
È evidente che la manovra intende favorire l’utilizzo dei buoni pasto elettronici a discapito dei buoni cartacei, facendo leva sulle minori imposte per contrastare l’eventuale utilizzo scorretto di quelli cartacei.
C’è da aggiungere che i buoni pasto elettronici sono dei tesserini con banda magnetica sui quali il datore di lavoro carica il valore del buono pasto da consumarsi presso i ristoranti o i supermercati convenzionati, non si presterebbero ex sé ad un uso improprio grazie alla semplice tracciabilità. Oltretutto, non devono essere firmati e datati ogni volta che il lavoratore ne fa uso poiché all’atto del pagamento tramite il POS dell’esercizio, verrebbero rilevate elettronicamente tutte le informazioni necessarie a cristallizzare la transazione.
Alla luce delle motivazioni addotte il Sindacato Italiano Militari della Guardia di Finanza chiede a codesto Ufficio di promuovere ogni iniziativa finalizzata alla risoluzione della problematica evidenziata, favorendo la sollecita adozione dei buoni pasto elettronici da elargire agli aventi diritto, su tutto il territorio nazionale.
In attesa del Vostro tempestivo intervento in riscontro alla presente richiesta, si porgono i saluti più cordiali.