Ricorso collettivo Studio Legale LT Roma per danni subiti da Personale del Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico per mancata istituzione della previdenza complementare.
Accordo di collaborazione tra SIM Guardia di Finanza
e Studio Legale LT Roma
Sottoscritto l’accordo di collaborazione tra SIM Guardia di Finanza e Studio Legale LT Roma – lo Studio Legale porta avanti il ricorso finalizzato a promuovere, in forma collettiva, il giudizio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata istituzione della previdenza complementare per il personale in servizio e in quiescenza del Comparto Sicurezza‐Difesa e Soccorso Pubblico.
Grazie a questo accordo il SIM GdF può garantire a tutti i suoi iscritti o futuri iscritti la possibilità di aderire al ricorso.
Gli interessati potranno aderire direttamente dal link posto in fondo alla presente nota informativa.
Sotto trovi lo schema di accordo
Leggi lo schema di accordo
La presente campagna di ricorsi, si rivolge al personale delle Forze di Polizia e delle FFAA e dei VVdF in servizio e non, assunti successivamente al 01 gennaio 1996 o la cui anzianità al 31 dicembre 1995 sia inferiore ai 18 anni contributivi. In relazione al risarcimento per mancata istituzione della previdenza complementare e quindi alla fondatezza della relativa domanda, già si è espressa la Corte dei Conti Puglia, che, con la recente sentenza 207/2020, ha giudicato fondata la pretesa risarcitoria dei ricorrenti in quella sede, con posizione identica a coloro che agiscono nel presente giudizio promosso da questo studio legale. Si ricordi come già menzionato, che l’avvio della previdenza complementare rappresenti il c.d. “secondo pilastro” del sistema della previdenza pubblica, ritenendosi necessario, quindi, dare pratica attuazione alla riforma della ridetta previdenza complementare, in base all’avvio di cui alla 335/1995 proseguito poi con la L. Delega n. 243/2004 e con il decreto attuativo 252/2005. In base alla normativa citata, si è istituita una correlazione tra la contribuzione integrativa e la trasformazione dei trattamenti di fine servizio in TFR; quindi, gli sviluppi di tali riforme hanno condotto all’istituzione di diversi fondi pensione per i dipendenti del settore privato e del pubblico impiego privatizzato. Purtroppo, però, è sussistente la mancata attuazione della previdenza complementare per il personale disciplinato dalla legge, tra cui il personale militare, quello delle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico. Ne deriva che il problema del mancato avvio della previdenza complementare a distanza di oltre 25 anni, non è ancora stato risolto e quindi, lo strumento per compensare le ripercussioni economiche denunciate dai ricorrenti in ordine al patimento dell’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dalla richiesta risarcitoria che dev’essere avanzata innanzi al TAR, in quanto la legittima aspettativa dell’estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela (Corte dei Conti sent. 207/2020 Sez. giurisdizionale della Puglia) innanzi allo stesso Tar, così come indicata dalla recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite (Cass. SS.UU. n. 22807/2020 pubblicata il 20.10.2020). COSTI primo grado di giudizio Lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva agli iscritti ai sindacati di riferimento del proprio corpo di appartenenza, un importo pari ad € 88,00 (Euro ottantotto/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati,per il primo grado di giudizio innanzi al TAR Lazio; Anche in caso di esito favorevole del giudizio di primo grado null’altro sarà dovuto dal Cliente ai suddetti Avvocati che lo hanno assistito ed al Sindacato, fatte salve le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza. Invece, lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva ai non iscritti ad alcun sindacato , un importo pari ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, per il primo grado di giudizio innanzi al TAR Lazio; In caso di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, sarà dovuto dall’aderente, direttamente a favore dei suddetti Avvocati che lo hanno rappresentato e difeso e nella misura stabilita dagli stessi con separato accordo, un compenso a saldo, per il giudizio di primo grado, calcolato in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (Parametri Forensi) per le varie fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisione) in relazione alle controversie innanzi al TAR di valore indeterminabile, senza applicazione di aumenti o riduzioni per numero delle parti, con la precisazione che tale importo sarà versato dall’aderente soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (eventualmente anche all’esito di eventuale giudizio di appello) e non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare dell’eventuale risarcimento riconosciuto al singolo ricorrente, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati, così che se non fosse riconosciuto alcun risarcimento al ricorrente, questi nulla dovrà agli Avvocati invero, saranno comunque dovute le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza. COSTI secondo grado di giudizio: Lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva agli iscritti ai sindacati di riferimento del proprio corpo di appartenenza, un importo pari ad € 100,00 (Euro cento/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, per il secondo grado di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, nell’ipotesi in cui il mandato sia sempre conferito ai predetti Avvocati; Anche in caso di esito favorevole del giudizio di secondo grado null’altro sarà dovuto dal Cliente ai suddetti Avvocati che lo hanno assistito ed Sindacato, fatte salve le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza. Invece, lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva ai non iscritti ad alcun sindacato un importo pari ad € 200,00 (Euro duecento/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, per il secondo grado di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, nell’ipotesi in cui il mandato sia sempre conferito ai predetti Avvocati; In caso di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, sarà dovuto dall’aderente, direttamente a favore degli Avvocati che lo hanno rappresentato e difeso, un compenso a saldo, calcolato in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (Parametri Forensi) per le varie fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisione) in relazione alle controversie innanzi al Consiglio di Stato di valore indeterminabile, senza applicazione di aumenti o riduzioni per numero delle parti, con la precisazione che tale importo sarà versato dall’aderente soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare dell’eventuale risarcimento riconosciuto al singolo ricorrente, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati, così che se non fosse riconosciuto alcun risarcimento al ricorrente, questi null’altro dovrà agli Avvocati, invero, saranno comunque dovute le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza.
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La presente campagna di ricorsi, si rivolge al personale delle Forze di Polizia e delle FFAA e dei VVdF in servizio e non, assunti successivamente al 01 gennaio 1996 o la cui anzianità al 31 dicembre 1995 sia inferiore ai 18 anni contributivi. In relazione al risarcimento per mancata istituzione della previdenza complementare e quindi alla fondatezza della relativa domanda, già si è espressa la Corte dei Conti Puglia, che, con la recente sentenza 207/2020, ha giudicato fondata la pretesa risarcitoria dei ricorrenti in quella sede, con posizione identica a coloro che agiscono nel presente giudizio promosso da questo studio legale. Si ricordi come già menzionato, che l’avvio della previdenza complementare rappresenti il c.d. “secondo pilastro” del sistema della previdenza pubblica, ritenendosi necessario, quindi, dare pratica attuazione alla riforma della ridetta previdenza complementare, in base all’avvio di cui alla 335/1995 proseguito poi con la L. Delega n. 243/2004 e con il decreto attuativo 252/2005. In base alla normativa citata, si è istituita una correlazione tra la contribuzione integrativa e la trasformazione dei trattamenti di fine servizio in TFR; quindi, gli sviluppi di tali riforme hanno condotto all’istituzione di diversi fondi pensione per i dipendenti del settore privato e del pubblico impiego privatizzato. Purtroppo, però, è sussistente la mancata attuazione della previdenza complementare per il personale disciplinato dalla legge, tra cui il personale militare, quello delle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico. Ne deriva che il problema del mancato avvio della previdenza complementare a distanza di oltre 25 anni, non è ancora stato risolto e quindi, lo strumento per compensare le ripercussioni economiche denunciate dai ricorrenti in ordine al patimento dell’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dalla richiesta risarcitoria che dev’essere avanzata innanzi al TAR, in quanto la legittima aspettativa dell’estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela (Corte dei Conti sent. 207/2020 Sez. giurisdizionale della Puglia) innanzi allo stesso Tar, così come indicata dalla recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite (Cass. SS.UU. n. 22807/2020 pubblicata il 20.10.2020). COSTI primo grado di giudizio Lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva agli iscritti ai sindacati di riferimento del proprio corpo di appartenenza, un importo pari ad € 88,00 (Euro ottantotto/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati,per il primo grado di giudizio innanzi al TAR Lazio; Anche in caso di esito favorevole del giudizio di primo grado null’altro sarà dovuto dal Cliente ai suddetti Avvocati che lo hanno assistito ed al Sindacato, fatte salve le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza. Invece, lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva ai non iscritti ad alcun sindacato , un importo pari ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, per il primo grado di giudizio innanzi al TAR Lazio; In caso di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, sarà dovuto dall’aderente, direttamente a favore dei suddetti Avvocati che lo hanno rappresentato e difeso e nella misura stabilita dagli stessi con separato accordo, un compenso a saldo, per il giudizio di primo grado, calcolato in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (Parametri Forensi) per le varie fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisione) in relazione alle controversie innanzi al TAR di valore indeterminabile, senza applicazione di aumenti o riduzioni per numero delle parti, con la precisazione che tale importo sarà versato dall’aderente soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (eventualmente anche all’esito di eventuale giudizio di appello) e non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare dell’eventuale risarcimento riconosciuto al singolo ricorrente, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati, così che se non fosse riconosciuto alcun risarcimento al ricorrente, questi nulla dovrà agli Avvocati invero, saranno comunque dovute le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza. COSTI secondo grado di giudizio: Lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva agli iscritti ai sindacati di riferimento del proprio corpo di appartenenza, un importo pari ad € 100,00 (Euro cento/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, per il secondo grado di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, nell’ipotesi in cui il mandato sia sempre conferito ai predetti Avvocati; Anche in caso di esito favorevole del giudizio di secondo grado null’altro sarà dovuto dal Cliente ai suddetti Avvocati che lo hanno assistito ed Sindacato, fatte salve le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza. Invece, lo studio richiede, per la partecipazione in forma collettiva ai non iscritti ad alcun sindacato un importo pari ad € 200,00 (Euro duecento/00) omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, per il secondo grado di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, nell’ipotesi in cui il mandato sia sempre conferito ai predetti Avvocati; In caso di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, sarà dovuto dall’aderente, direttamente a favore degli Avvocati che lo hanno rappresentato e difeso, un compenso a saldo, calcolato in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (Parametri Forensi) per le varie fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisione) in relazione alle controversie innanzi al Consiglio di Stato di valore indeterminabile, senza applicazione di aumenti o riduzioni per numero delle parti, con la precisazione che tale importo sarà versato dall’aderente soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare dell’eventuale risarcimento riconosciuto al singolo ricorrente, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati, così che se non fosse riconosciuto alcun risarcimento al ricorrente, questi null’altro dovrà agli Avvocati, invero, saranno comunque dovute le eventuali spese di giudizio, qualora riconosciute nella sentenza e poste a carico della controparte eventualmente stabilite in caso di soccombenza.
SE VUOI PARTECIPARE AL RICORSO UTILIZZA IL LINK
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Vuoi maggiori informazioni dallo Studio, contatti:
Via Clitunno,22/e – 00198 Roma (+39) 06-84.19.137 Mail: info@studiolegaleltroma.it – Pec: avvocati@pec.studiolegaleltroma.it
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