Il diritto di accesso trova il suo limite in ambito militare negli ordini. Ciò viene disciplinato al procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90.

L’art. 1349 c.o.m. salvaguardia e garantisce il diritto all’accesso agli atti in caso di ordini, come per esempio un trasferimento d’autorità. In tal caso si potrà presentare istanza all’accesso agli atti prodromici e quelli endoprocedimentali.

In merito all’art. 22 della L. 241/90, (sostituito dall’art. 15 L. 15/05) il diritto di accesso è riconosciuto a favore del destinatario del provvedimento o chiunque abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevante.

La richiesta deve pervenire dal diretto interesso o comunque da un suo delegato. Si escludono le istanze presentate per mera curiosità o una mera informazione.

La L. 241/90 art. 25 co. 2, impone che l’stanza di accesso deve essere motivata. La stessa non deve essere generica e/o poco circostanziata come da Sentenza emessa dal Consiglio di Stato (Cons. St. sez. IV, 19.04.2011 n. 2355).

L’interessato entro 10 giorni dalla comunicazione dell’istanza può a sua volta presentare un’opposizione motivata all’accesso. Nel caso il controinteressato non proponga opposizione motivata o non lo faccia entro 10 giorni, gli atti potranno essere solo visionati.

La conclusione del procedimento è di 30 giorni:

  • Decorrono dalla data del ricevimento dell’istanza. Ovvero, da quando la

    richiesta è stata assunta a protocollo;

  • Trascorsi i 30 giorni si forma il silenzio – rigetto (dal giorno successivo l’istante

    potrà adire al TAR competente);

  • Il provvedimento deve essere emanato entro tale termine, non è invece

    necessario che l’interessato possa prendere visione.

    Conseguenze del mancato rispetto dei termini per il responsabile del procedimento, art. 2 L. 241/90:

  • La PA e il responsabile del procedimento sono tenuti al risarcimento del danno ingiustamente cagionato dell’inosservanza dolosa o colposa del termine;
  • Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni. È escluso il danno da mero ritardo. L’impugnazione del provvedimento amministrativo eventualmente emanato in ritardo.

    L’Amministrazione, una volta vagliata l’istanza può emettere un provvedimento di: – Accoglimento;
    – Diniego o tacito (nel caso di silenzio – rigetto);
    – Accoglimento con riserva;

    – Accesso differito, qualora l’Amministrazione per motivi di corretto ed efficiente funzionamento differisce l’accesso per consentire la fase preparatoria al provvedimento.

    RIFERIMENTI NORVATIVI

    L. 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento ammnistrativo e direttivo di accesso ai documenti amministrativi”;

    D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di dati personali”;

    DPR 12 aprile 2006 n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

    D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – Codice dell’ordinamento militare”;

    DPR 15 marzo 2010 n. 90 – “T.U.D.O.M.”;

    D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

    D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 – “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche.

    Vi sono tre tipologie di accesso:

    1. Diritto di accesso ai documenti amministrativi, in relazione alla L. 241/90 e dal regolamento D.P.R. n. 184/2006;

    2. Diritto di accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5 co. 1 d.lgs. n. 33/2003;

    3. Diritto di accesso civico “generalizzato”, in merito al d.lgs. n. 97/2016 ed operativo a far data dal 23 dicembre 2017.